Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro individua anche “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato” (art.15 comma 1 lettera u). Il Decreto continua stabilendo che il datore di lavoro e i dirigenti devono “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze” (art. 18 comma 1 lettera b).Sulla base delle prescrizioni sopra citate e all’esito della valutazione del rischio d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98.
Il Piano di Emergenza è quindi uno strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti, siano essi incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura (es. terremoti, inondazioni ecc..), al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.
CONTENUTI PIANO DI EMERGENZA
Il piano contiene nei dettagli:
- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza;
- le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili;
- l’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.
QUANDO è OBBLIGATORIO REDIGERE IL PIANO DI EMERGENZA?
La redazione del Piano di Emergenza è obbligatoria per tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o più dipendenti ed in quelli ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16/02/1982 (es. attività 91:Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h; attività 85: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti ecc.)
Riferimento legislativo: | D.M. 10 Marzo 1998 e D.Lgs. 81 9 Aprile 2008 sez. VI art. dal.43 al 46 |
Target di riferimento: | nelle aziende con oltre 10 dipendenti, fatto salvo il caso in cui le stesse siano soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco |
Sanzioni: | sospensione dell’attività (ALLEGATO I D.Lgs 81/08) |
Realizzazione: | sopralluogo (uno o più) per controlli |
Validità: | normalmente annuale ed ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta |
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