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A inizio settembre 2021 sono stati approvati tre nuovi Decreti Ministeriali che vanno ad aggiungersi all’importante riforma in materia di prevenzione incendi che si è avuta negli ultimi 10 anni circa. Diverse sono state le novità introdotte, soprattutto in tema formativo, ma non solo. Sono stati finalmente chiariti, infatti, alcuni aspetti importanti che la vecchia normativa aveva tralasciato creando dei buchi importanti nella gestione antincendio e suscitando non poche domande.

Il D.M. 1 settembre 2021 stabilisce i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b), del D.Lgs.81/08”.

La prima importante novità del D.M. 2/09/2021 riguarda l’obbligo di redazione del Piano di Emergenza che, oltre applicarsi alle aziende sottoposte a SCIA antincendio/CPI e a quelle che hanno luoghi di lavoro occupati da almeno 10 dipendenti, viene esteso anche a quelle attività aperte al pubblico caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone; solitamente in quest’ultimo caso il Piano di Emergenza si può ridurre a una planimetria e a delle semplici istruzioni scritte riportanti tutte indicazioni previste dalla norma. Per le attività che non rientrano in tale obbligo si dovranno invece adottare adeguate misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio che saranno riportate quindi nel DVR.

Altro obbligo introdotto in vigore dal 25 settembre 2022 per tutte le attività con almeno un lavoratore è l’elaborazione del registro dei controlli antincendio – anche detto registro antincendio – è un documento fondamentale da tenere in azienda e più in generale in tutti i luoghi di lavoro.

Contiene informazioni in materia di sicurezza antincendio: fornisce prova dei presidi antincendio presenti sul luogo di lavoro e della loro corretta manutenzione.

Risulta essere obbligatorio per tutte le attività produttive e può essere richiesto dagli organi di vigilanza (Vigili del fuoco o tecnici dell’ASL).

Il registro antincendio è un documento utile anche al manutentore, in quanto gli addetti al controllo e alla manutenzione possono cambiare: in questo modo si ha sempre a disposizione un documento aggiornato nel quale vengono annotati tutte le verifiche e/o le ispezioni.

Infine la informiamo che la nostra azienda offre un servizio specifico, finalizzato all’adempimento degli obblighi previsti dalla recente Normativa Antincendio.

 Il servizio da noi offerto sarà strutturato come segue:

•  Intervento di checkup di verifica, attraverso sopralluogo da parte di un tecnico incaricato

•  Redazione del documento con consegna e spiegazione.



Per ulteriori chiarimenti

Dott. Marco Bernabè Cell. 349.0605458

Ing. Dott. Claudio Zaccaria Cell. 345.3198545